La semplificazione principale dell’intervento normativo consiste nelcircoscrivere il Sistri solo ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi.
--> Per gli enti o le imprese che raccolgono otrasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuanooperazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazionedi rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale dioperatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
--> Peri produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le impresedi trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, iltermine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 al fine di consentireulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi sea tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possonocomunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre2013.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare si riserva di procedere periodicamente, con apposito Decreto, sullabase dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplinacomunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilitàdei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentativedegli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza
Con lo stesso Decreto sono rideterminati i contributi daporre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita.
Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni,limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, agliulteriori obblighi di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primoperiodo (trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda Sistri — Areamovimentazione e, ove necessario richiesto senza copia del certificato analitico), commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI èobbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti peri quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso dipiù di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
Restituzione dei dispositivi elettronici in caso di cessazione attività
Al fine di semplificare la procedura prevista dall’art. 21, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011 per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, i soggetti interessati dovranno comportarsi nel modo seguente:
- Dispositivi USB: dopo aver comunicato al Sistri l’avvenuta variazione in tema di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi - contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Azienda” (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese - il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI gli operatori iscritti invieranno il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un’attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell’articolo 178 e dell’articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d’azienda o dell’attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati.
- Black Box: si fa rinvio a quanto stabilito dalla circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata dal SISTRI presso l’officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione.
Il comunicato può essere consultato all'indirizzo
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=421:restituzione-dei-dispositivi-elettronici-in-caso-di-cessazione-attivita
E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Tale Decreto rappresenta una sorta di testo unico in materia di SISTRI, raggruppando in un unico provvedimento quanto contenuto nel D.M. 17/12/2009, istitutivo del SISTRI, e nei successivi provvedimenti di modifica.
Nel rimandare per approfondimenti al sito www.sistri.it che pubblica un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli, evidenziamo alcuni aspetti:
- Il decreto conferma la data di operatività del SISTRI che rimane il 1° ottobre 2010.
- Il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario, rimane, come previsto dal DM 22/12/2010, il 31 maggio 2011. Questo termine, a decorrere dal quale gli iscritti dovranno operare esclusivamente tramite SISTRI, costituisce la data di effettiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010 le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo a tale scadenza.
- Il termine annuale per il pagamento dei contributi slitta al 30 aprile.
- L'articolo 21 c. 5 del Decreto prevede inoltre che, per i soli trasportatori di rifiuti, le variazioni nel caso di sospensione o cessazione dell’attività, di cessione dell'azienda o del ramo di azienda o di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime.
L'Albo Gestori ha trasmesso alle Sezioni Regionali la circolare “Variazione parco autoveicoli sottoposti alla disciplina Sistri”, nella quale si stabilisce che, per evitare duplicazioni procedurali, saranno le Sezioni regionali a comunicare al Sistri le variazioni delle iscrizioni per incrementi del numero di autoveicoli, cancellazioni e cambi di targa.
La circolare trasmessa il 28 febbraio 2011 stabilisce che saranno le Sezioni regionali a comunicare al Sistri le variazioni delle iscrizioni per incrementi del numero di autoveicoli, cancellazioni e cambi di targa.
Una volta deliberata, se richiesta, la variazione dell’iscrizione o comunque dopo che sono state effettuate le necessarue verifiche, le Sezioni regionali dell’Albo trasmetteranno via telematica al Sistri le comunicazioni di avvenuta variazione del parco autoveicoli .
Il Comitato ha anche stabilito una procedura transitoria che dovrà essere applicata per le variazioni del parco autoveicoli già deliberate dalle Sezioni regionali dell’Albo alla data del provvedimento.
Per informazioni http://www.albonazionalegestoriambientali.it
Il 13 gennaio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura hanno stipulato il Protocollo d'intesa, previsto dal D.M. 17/12/2009, che regola le modalità di collaborazione per l’attività di distribuzione dei dispositivi USB per l’accesso in sicurezza al sistema SISTRI.
Il Decreto Ministeriale affida alle Camere di Commercio le attività di distribuzione dei “dispositivi USB” ai produttori di rifiuti e ai gestori .
La competenza delle singole Camere di Commercio alla distribuzione dei “dispositivi USB” sarà individuata sulla base di un criterio territoriale: ciascuna Camera di Commercio provvederà alla distribuzione dei “dispositivi USB” alle imprese che hanno la sede dell’unità locale nel territorio della provincia di riferimento.